CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI CATANIA
RINNOVATA LA CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI CATANIA PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
Denominazione: Studio Prof. Dott. Carmelo Giuffrida
Repertorio: AT/00/06285/ST/0571/19
Settore: Salute
Comune: Catania (CT)
Stipula: 18/04/2019 – Scadenza: 17/04/2022
Rinnovata la convenzione tra l’Università degli Studi di Catania
, rappresentata dal Rettore pro tempore, e l’Azienda/Ente Prof. Dott. Carmelo Giuffrida, “soggetto ospitante”, rappresentata dal Prof. Dott. Carmelo Giuffrida, con sede in Via Corvello 37, Catania (CT)
Gli Studenti Universitari possono frequentare i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dall’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica istruzione e con il Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica con decreto del 25 marzo 1998, n.142.
Questo decreto interministeriale, all’art. 4, prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati e che le Università promuovono tirocini curriculari da svolgere durante il periodo di frequenza dei corsi di studio o di formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU);
LA CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI CATANIA
La convenzione regola i rapporti tra “l’Università” e il “soggetto ospitante” concernenti l’attivazione di:
• tirocini curriculari in favore di studenti di corsi di laurea, laurea magistrale, ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, master di I e di II livello;
• tirocini di formazione e orientamento non curriculari entro il termine previsto dalla normativa vigente.
In particolare, il “soggetto ospitante” si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti sopra indicati per l’espletamento di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI CATANIA: I programmi di tirocinio formativo curriculare e di orientamento
I programmi di tirocinio formativo curriculare e di orientamento al lavoro post laurea, concordati da entrambe le parti, hanno come oggetto l’acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.
I rapporti che il soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge 196 del 1997, rapporto di lavoro.
Il tirocinio ha natura formativa e, pertanto, non può comportare l’assunzione di alcuna responsabilità in merito alle attività svolte.
CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI CATANIA
Lo svolgimento del tirocinio è seguito e verificato
da un docente universitario (tutor didattico) e da un tutor aziendale
Il soggetto ospitante si riserva di trasmettere all’Università le proprie disponibilità di tirocinio ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.m. n. 142/98 con le relative caratteristiche di massima e, in applicazione d.lgs. 196/2003, si impegna a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti ed ad utilizzarli solo ai fini della presente convenzione.
Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività è seguita e verificata da un docente universitario (tutor didattico) e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI CATANIA
Bisogna predisporre un progetto formativo e di orientamento
Nel rispetto e richiamo della convenzione, per ogni singolo tirocinio da questa derivante, il soggetto ospitante e l’Università predispongono un progetto formativo e di orientamento, secondo lo schema di cui all’allegato A, per i tirocini curriculari e di cui all’allegato B, per i tirocini post lauream.
Il soggetto ospitante, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 296/2006 (Finanziaria 2007) per l’attivazione dei tirocini post laurea, è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria telematica.
L’Università è tenuta a trasmettere copia della presente convenzione e del progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Il tirocinante è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL
L’Università, in conformità ai disposti di cui d.m. n.142/1998, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL. Per la responsabilità civile assicura presso una compagnia assicurativa operante nel settore, i cui estremi identificativi saranno indicate nel progetto formativo e di orientamento.
In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla vigente normativa, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal progetto formativo e di orientamento) e all’area del provveditorato e del patrimonio mobiliare dell’Università.
CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI CATANIA – Impegni dello Studio del Prof. Dott. Carmelo Giuffrida:
• rispettare il progetto formativo e di orientamento di cui al precedente art. 5;
• segnalare all’Università qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata, cambio della sede di svolgimento del tirocinio) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo e di orientamento e qualsiasi evento inerente il tirocinante (assenze, comportamenti lesivi dei diritti o degli interessi del soggetto ospitante).
Il soggetto ospitante si rende disponibile, ove possibile, a consentire ai tirocinanti l’utilizzo di servizi aziendali (mensa, trasporto, etc.). Il soggetto ospitante, peraltro, potrà erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese e, nel caso di tirocini post lauream, dovrà riconoscere ai tirocinanti una congrua indennità in relazione alla prestazione svolta.
Le superiori erogazioni non possono determinare modifiche alla natura del rapporto oggetto della convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla convenzione stessa e dalle relative disposizioni normative.
Il soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante un’efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica, nonché la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari. S’impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica l’Università.
CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI CATANIA
La relazione finale redatta dallo studente e approvata dal tutor didattico e dal tutor aziendale va sottoposta alla valutazione dell’apposita commissione nominata dal Consiglio di corso
Per i tirocini curriculari, l’Università, ai sensi dell’art.18, comma 8, del Regolamento didattico di Ateneo, sottopone la relazione finale redatta dallo studente e approvata dal tutor didattico e dal tutor aziendale alla valutazione dell’apposita commissione nominata dal Consiglio di corso di studio per il rilascio degli eventuali crediti formativi universitari.
Per i tirocini post lauream, l’Università e il soggetto ospitante si impegnano a rilasciare congiuntamente a conclusione del tirocinio la dichiarazione delle competenze. Ciò sarà redatta secondo lo schema di cui allegato C, previa compilazione del questionario di valutazione secondo il modello previsto.
L’attuazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l’Università alcun onere finanziario, né obblighi d’altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.
Il tirocinio può essere interrotto in qualunque momento con adeguato preavviso sia dal tirocinante che dal soggetto ospitante.
La convenzione con l’Università di Catania ha validità di tre anni: scade nel 2022!
La convenzione ha validità di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. E’ rinnovabile, per la stessa durata, mediante richiesta, a mezzo raccomandata a/r da inviare almeno tre mesi prima della scadenza.
Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all’altra parte, a mezzo raccomandata a.r., con preavviso di almeno tre mesi.
Il soggetto ospitante è tenuto a compilare e sottoscrivere la scheda anagrafica azienda/ente, allegata alla convenzione (allegato D) per farne parte integrante.
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Se desidera avere più informazioni, avere chiarimenti su problematiche personali, se ha un problema particolare ed urgente, o se desidera avere un breve primo colloquio informativo tecnico prima di richiedere l’appuntamento per essere accettato a frequentare lo Studio in qualità di Tirocinante, avrà la possibilità di parlare con il responsabile del placement richiedendolo all’Operatore di Segreteria:
Tel.: 095/387810 – Cell.: 338/9134141
e-mail: drcarmelogiuffrida@yahoo.it oppure : info@drcarmelogiuffrida.com